La mobilità, se green, va premiata. A confermarlo è il ritorno degli Ecobonus per l’acquisto di auto a basse emissioni inquinanti, per cui si è da poco aperta la prenotazione degli incentivi. Una misura molto apprezzata dai consumatori poiché, nel giro di poche ore, sta già scalando la classifica dei “preferiti” nel parterre di bonus post Covid. E guardando al futuro nell’ottica di una ripresa, gli imprenditori che hanno improntato il proprio business sulla vendita e il leasing dei mezzi di mozione a due, tre e quattro ruote ne trarranno di certo beneficio.
Andiamo all’Ecobonus. Sono compresi i veicoli per il trasporto di persone fino a un massimo di otto persone, escluso il conducente. Pensiamo alle famiglie numerose o alle imprese di noleggio transfert con conducente. Pensando in piccole, ogni famiglia ha necessità di almeno un’auto. E se quella in possesso è malandata, quale momento migliore di ora per sostituire la vettura, in rispetto dell’ambiente. Il vantaggio del bonus, soprattutto in quest’ultima casistica, ha una maggiorazione: in caso di rottamazione e cambio dell’auto, il bonus può arrivare fino a 6mila euro. A stabilirlo è una disposizione del ministero dello Sviluppo economico del 17 giugno, che ha riattivato l’agevolazione grazie a nuove disponibilità di cassa per il 2020 che, al momento, ammontano a 21.304.500 euro.
REQUISITI VETTURE. I veicoli, per essere incentivati, devono presentare quattro requisiti: essere nuovi di fabbrica; produrre emissioni di CO2 non superiori a 70 g al kilometro; essere stati acquistati ed immatricolati in Italia dal primo marzo 2019 al 31 dicembre 2021; avere un prezzo da listino inferiore a 50mila euro optional compresi ed Iva esclusa.
Per la fruizione dei contributi bisogna però distinguere tra l’acquisto (o locazione finanziaria) con rottamazione o senza.
In caso di acquisto o di leasing di un nuovo veicolo con rottamazione, il mezzo da rottamare dev’essere intestato da almeno un anno alla stessa persona che si intesterà il nuovo veicolo. Oppure a uno dei familiari conviventi. In più, il veicolo avviato a rottamazione deve essere della medesima categoria di quello acquistato, omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4. C’è un però: nell’atto di acquisto dell’auto nuova dovrà essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato in concessionaria viene destinato alla rottamazione. In più, il concessionario dovrà indicare anche la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale. I venditori, invece, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, hanno l’obbligo di: consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico all’esclusivo fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione; provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. Se non sussisteranno questi requisiti, il contributo statale non verrà riconosciuto.
In caso di acquisto senza rottamazione, nell’atto di acquisto del veicolo nuovo il concessionario dovrà lo sconto praticato, in ragione del contributo statale, che non potrà superare i 4mila euro.