Nel contesto economico in cui operano le aziende moderne, in continua evoluzione tecnologica, l’adozione di strumenti digitali innovativi rappresenta un elemento di importante riflessione da parte dei soggetti preposti alla redazione dei bilanci e alla determinazione delle relative imposte.
In particolare, in materia di reddito d’impresa, il trattamento contabile e fiscale dei software fa sorgere non pochi dubbi circa la determinazione delle relative quote di ammortamento e, quindi, della loro vita utile.
Pensiamo ad un’azienda che ha sostenuto un importante investimento per l’acquisto di un software: è necessario considerare il fatto che ben presto diventerà obsoleto a causa del contesto tecnologico mutevole in cui opera, e che la relativa quota d’ammortamento riduce l’utile d’esercizio ed anche l’imposizione fiscale, e che le risultanze del bilancio d’esercizio sono oggetto di valutazione da parte dei possibili fruitori del bilancio.
Da un punto di vista civilistico, l’articolo 2575 comma 1 del Codice civile tratta le opere dell’ingegno di carattere creativo e in tale categoria si configurare il software visto che, per sua natura, è una opera dell’ingegno umano.
Segue il Principio contabile OIC 24, dedicato alle Immobilizzazioni immateriali, che fornisce tutte le informazioni necessarie per poter distinguere le diverse fattispecie e inquadrarle in modo corretto.
Infine, il trattamento fiscale sarà una una conseguenza dell’inquadramento civilistico e contabile che avrà il compito, fondamentale, di classificare correttamente per natura il software oggetto della nostra analisi.
Per cui, il passo fondamentale è rintracciare le caratteristiche del software specifico, procedere alla sua classificazione funzionale alla normativa civilistica, dopodicchè l’inquadramento fiscale costituirà una conseguenza di questo processo.
L’OIC 24, in primo luogo spiega come differenziare i software in funzione delle loro caratteristiche intrinseche:
- software di base, costituito dall’insieme delle istruzioni indispensabili per il funzionamento dell’hardware (es. sistema operativo windows);
- software applicativo, costituito dall’insieme delle istruzioni che consentono l’utilizzo di funzioni del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell’utente (es. programmi gestionali di contabilità).
In secondo luogo in funzione della loro modalità di acquisizione:
- software realizzato internamente;
- software acquisito da terzi a titolo di proprietà;
- software acquisito in licenza d’uso. In questo caso, i diritti vantati dall’impresa possono avere carattere temporaneo (tempo determinato) oppure illimitato (tempo indeterminato).
Infine, in funzione del fatto che sia o meno soggetto a tutela giuridica, in base alla disciplina del diritto d’autore.
Questi tre elementi incidono in modo differente sul relativo trattamento fiscale.
Vediamo come.
Il software di base deve essere rilevato, secondo corretti principi contabili, ad incremento del relativo hardware e ammortizzato unitamente ad esso. Sotto il profilo fiscale, tale software deve, dunque, essere ammortizzato secondo le disposizioni previste dall’art. 102del TUIR in riferimento ai beni materiali.
I software applicativi tutelati in base alla disciplina del diritto d’autore, contabilmente devono essere rilevati nella voce “B.I.3 – Diritti dibrevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” dello Stato patrimoniale, a prescindere dalle modalità di acquisizione. Dopodicchè se realizzato internamente o acquisito in proprietà da terzi, le relative quote di ammortamento sono deducibili ai sensi dell’art. 103 comma 1 delTUIR, in misura non superiore al 50% del costo.
Mentre i software applicativi acquisiti in licenza d’usose a tempo indeterminato, le quote di ammortamento del software sono deducibili ai sensi dell’art. 103 comma 1 del TUIR, mentre, in caso di licenza a tempo determinato, le quote di ammortamento sono deducibiliai sensi dell’art. 103 comma 2 del TUIR, cioè “in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge”.
IL CASO PRATICO. Una software house acquista licenze d’uso, a tempo determinato, di una serie di software (file sorgente o codici sorgente) non più funzionanti sulle piattaforme informatiche, i quali dovranno essere riprogrammati in nuovo linguaggio operativo e convertiti in un nuovo prodotto, atto ad essere sfruttato commercialmente.
L’Agenzia delle Entrate, trattandosi di software applicativo acquisito a tempo determinato, riteneva applicabile l’art. 103 comma 2 del TUIR, ai sensi del quale “le quote diammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo delbilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dalcontratto o dalla legge”.
La C.T. Reg. Roma n. 228/04/11, ribaltando la decisione di primo grado, aveva invece stabilito che l’acquisizione a tempo determinato di quella parte del software denominata file sorgente (o codice sorgente), volta a riscrivere e riprogrammare il software in un nuovo linguaggio operativo così da sfruttarlo commercialmente, è riconducibile all’ambito dei “diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico“.
Le relative quote di ammortamento sono, dunque, deducibili ex art. 103 co. 1 del TUIR in misura non superiore al 50% del costo.
Due cose più importanti non compaiono nel bilancio di un’impresa:
la sua reputazione e i suoi uomini.
(Henry Ford)