01.08.22

Bonus facciate: aliquota al 60% per la mancata indicazione dell’opzione di sconto in fattura

Faq sul bonus Facciate: cosa fare se la fattura non riporta correttamente la percentuale di sconto? 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il beneficiario potrà fruire del bonus Facciate con una percentuale di detrazione del 90% o del 60%, a seconda del momento di sostenimento delle relative spese. 

Con la risposta a interpello n. 385/2022, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che nel caso in cui la fattura afferente gli interventi che beneficiano del Bonus Facciate ex art. 1 comma 219 della L. 160/2019 non riporti correttamente lo sconto da applicarsi (ex art. 121 del DL 34/2020), il beneficiario (persona fisica non titolare di reddito d’impresa) potrà fruire dell’agevolazione in parola con una percentuale di detrazione del 90% o del 60%, a seconda del momento di sostenimento delle relative spese.

La richiesta di chiarimenti perviene da un contribuente che ha emesso una fattura, per interventi rientranti nel c.d. Bonus Facciate, il 27.12.2021 senza lo sconto in fattura del 90% (per mero errore); il cliente ha pagato il 31.12.2021 tramite bonifico parlante il 10% dell’importo (il 90% della fattura, che doveva essere lo sconto praticato dal fornitore corrispondente alla detrazione spettante, invece, non è stato pagato), ma non ha ancora inviato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per fruire dello sconto in fattura.

A tal fine è stato, dunque, chiesto all’Agenzia di esprimersi sulla possibilità per il prestatore di modificare, con una nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72, la fattura originariamente emessa (così da integrare il documento con l’espressa indicazione dello “sconto” praticato), nonché di precisare le implicazioni ai fini della fruizione del bonus facciate da parte del beneficiario.

In proposito, lato Iva, viene in primo luogo, escluso che il prestatore, non avendo per errore praticato lo sconto ex art. 121 del DL 34/2020, possa ricorrere alla nota di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

Nel documento di prassi viene, infatti, precisato come la mancata annotazione dello sconto ex art. 121 del DL 34/2020 non pregiudichi la validità fiscale della fattura emessa (la quale riporta l’imponibile – pari al corrispettivo pattuito – e l’IVA ad esso relativo, calcolata sull’intero corrispettivo al lordo dello sconto), facendo di conseguenza venire meno i presupposti per l’emissione di una nota di variazione, seguita da una nuova fattura.

Pertanto, l’opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata in quanto non è stato indicato l’ammontare dello sconto pattuito e non vi è stato il pagamento dei lavori per intero.

Di conseguenza, il committente non può più beneficiare dello sconto in fattura e l’importo pari al 10% versato nel 2021 potrà detrarlo nella sua dichiarazione dei redditi in misura pari al 90%.

A tal fine è stato, tuttavia, precisato come il committente, in presenza di tutti i requisiti per poter beneficiare del Bonus Facciate di cui all’art. 1 comma 219 della L. 160/2019, avrà comunque modo di accedere all’agevolazione come segue:

  • relativamente al 10% delle spese effettivamente sostenute nel 2021 per l’esecuzione dell’intervento (e documentate tramite bonifico c.d. “parlante”) mediante fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021 (senza possibilità di cessione della relativa detrazione, non essendo stata effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 29 aprile 2022);
  • con riguardo al restante 90% del corrispettivo documentato nella citata fattura, se pagato nel 2022, mediante fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 60% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, o ricorrendo alla cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020 nei confronti di altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante.

Sebbene non espressamente chiarito dall’Amministrazione finanziaria, infine, pare corretto ritenere che detto scenario trovi applicazione per i soli soggetti che determinano il momento di sostenimento delle spese in base al principio di cassa (in base al quale ai fini dell’imputazione temporale di una determinata spesa assume rilevanza la data dell’effettivo pagamento), mentre andrebbe escluso per i soggetti per i quali deve, invece, farsi riferimento al principio di competenza (in base al quale ai fini dell’imputazione temporale di una determinata spesa assume generalmente rilevanza la data di ultimazione dell’intervento, a prescindere dall’effettivo pagamento).

Questi ultimi, infatti, nel caso di ultimazione dei lavori nel 2021, dovrebbero poter fare riferimento a tale annualità per la determinazione della percentuale di detrazione spettante, che dovrebbe, quindi, essere pari al 90% anche in presenza di pagamenti effettuati nel 2022, successivamente all’ultimazione dei lavori.

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