15.11.21

Decreto Antifrode: visto di conformità obbligatorio per tutte le opzioni sui bonus edilizi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Antifrode con l’intento di arginare gli abusi riscontrati nella circolazione dei bonus edilizi. Esteso l’obbligo di visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione.

In tema di attestazione di congruità dei prezzi si attende, invece, un tempestivo intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate per le spese sostenute prima del 12 novembre 2021.

Con la pubblicazione del decreto legge  11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto “antifrode”) nella Gazzetta Ufficiale n. 269/2021 é stata trovata la quadra tra l’esigenza di prorogare i diversi bonus edilizi e la necessità di porre un freno agli abusi verificatisi, in assenza di una qualsivoglia forma di controllo preventivo, nella circolazione dei crediti connessi agli interventi agevolati in edilizia.

Per comprendere la valenza delle ultime disposizioni normative è opportuno fare un brevissimo excursus delle ipotesi succedutesi nel tempo che hanno portato all’attuale e definitivo assetto.

Già con la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2021, il Governo aveva dato certezza di ulteriori proroghe per gli incentivi di efficientamento energetico degli edifici quali l’ecobonus e il super(eco)bonus 110%.

Con il successivo art. 8 del disegno di legge di bilancio per il 2022, approvato in Consiglio dei Ministri in data 29/10/2021, le proroghe sono state estese, oltre che al superbonus 110% nella sua totalità (ex art. 119, commi 1-3 e comma 4, DL 34/2020), anche al bonus facciate (ex art. 1, co. 219-223, L. 160/2019) (fino al 31/12/2022 e al 60%) e alla generalità delle altre detrazioni edilizie (fino al 31/12/2024) quali la detrazione Irpef del 50% (ex art. 16-bis TUIR), l’ecobonus al 50-65-70-75% (ex art. 14 del DL 63/2013), il sismabonus (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (art. 16 DL 63/2013), l’ecosismabonus al 80-85% e persino il bonus verde e il bonus mobili sia pure, quest’ultimo, con il vecchio limite di 5.000 euro di spesa agevolata.

Se, da un lato, le proroghe generalizzate hanno ridato al settore edilizio una prospettiva di medio termine, dall’altro, la stessa apertura veniva mortificata dall’originaria scelta del Governo di escludere, per tutte le detrazioni diverse da quelle derivate dal superbonus 110%, la possibilità di optare, a partire dal 2022, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (ex art. 121 DL 34/2020), che hanno rappresentato il vero e proprio volano di queste misure per la ripresa economica.

Tale scelta, motivata dall’esigenza di porre un freno agli abusi riscontrati, in assenza di un qualunque controllo preventivo, dall’Amministrazione Finanziaria nella circolazione dei “crediti d’imposta edilizi”, rischiava tuttavia di ridurre sensibilmente l’appeal delle misure in oggetto e della loro stessa proroga.

È così che il Governo, con l’ausilio delle categorie economiche e sociali interessate, è pervenuto all’ultima bozza del disegno di legge di bilancio inviata alle Camere lo scorso fine settimana e allo schema del decreto legge “Controlli preventivi” che hanno rispettivamente esteso, anche a tutte le detrazioni edilizie diverse dal superbonus 110%, la possibilità di essere trasformate in un credito cedibile a terzi o in uno sconto immediato in fattura, e introdotto una serie di controlli preventivi alla circolazione dei crediti.

Il che appare “cosa” buona e giusta, se si pensa al fatto che, mentre i crediti d’imposta fiscali risultanti dalle dichiarazioni annuali necessitano di un visto di conformità non appena il credito che si intenda utilizzare in compensazione (sia pure con i propri stessi debiti tributari e contributivi) supera i 5.000 euro, nessun visto di conformità né altro era previsto per i bonus edilizi diversi da quelli da superbonus, che potevano dunque circolare liberamente ed essere anche monetizzati, indipendentemente dal loro importo, alla sola condizione di essere comunicati all’Agenzia delle Entrate (Ade) ed essere “visibili” nel cassetto fiscale del fornitore o del cessionario prescelti dal titolare dell’agevolazione.

Il decreto legge 157/2021, rubricato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, all’art. 1, prevede dunque che, qualora il contribuente intenda optare per lo sconto in fattura/cessione del credito d’imposta corrispondente all’ordinaria detrazione edilizia, deve:

  • richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • richiedere che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119, co. 13-bis, del DL 34/2020.

In relazione al credito da superbonus 110%, visto di conformità e attestazione di congruità dovranno essere rilasciati anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo che la stessa venga presentata direttamente dal contribuente o per il tramite del sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

All’art. 2 il DL 157/2021 introduce due ulteriori previsioni:

  • la prima è che l’Agenzia delle Entrate sospenda, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle opzioni di sconto e delle cessioni, anche successive alla prima, che presentano profili di rischio, i quali saranno individuati con criteri diversi a seconda della tipologia dei crediti ceduti;
  • la seconda è una maggiore responsabilizzazione dei fornitori e dei cessionari che intervengono nelle opzioni comunicate, che consiste nel loro concorso alla violazione, unitamente al beneficiario, nel caso in cui omettano di usare l’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore già dal 12 novembre 2021 (data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl 157/2021) e sono state rese operative con il provvedimento n. 312528 con cui, in pari data, l’AdE ha messo a disposizione il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Ciò comporta che tutti i Modelli di comunicazione delle opzioni esercitate da oggi in poi (ex articolo 121 del DL 34/2020), anche se relativi a spese sostenute in precedenza, dovranno essere corredati del visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. Quanto all’attestazione di congruità dei prezzi, sembrerebbe logico ritenere che non sia dovuta per le spese sostenute prima del 12 novembre 2021 tanto più che la stessa, d’ora in poi, dovrà fare riferimento non solo ai prezziari regionali individuati dal DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti”) ma anche, per alcune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 157/2021.

Sul punto si auspica un tempestivo intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.

 

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