17.01.17

Consulenza Aziendale

Definizione agevolata ai sensi del D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016

Il Decreto Legge n. 193 del 22.10.2016, convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016, entrata in vigore il 3 dicembre u.s., ha introdotto la possibilità, per tutti i contribuenti, persone fisiche e giuridiche, che abbiano importi iscritti a ruolo impagati, di fruire di una definizione agevolata degli stessi, la c.d. “rottamazione dei ruoli”.

Con la presente circolare riassumiamo i tratti principali della sanatoria in oggetto riservandoci di fornire singolarmente i chiarimenti e gli approfondimenti relativi alle specifiche casistiche.

Somme oggetto di sanatoria  e somme escluse

Possono formare oggetto di rottamazione tutti gli importi iscritti a ruolo negli anni dal 2000 al 2016 relativi a qualsiasi imposta (Ires, Iva, Addizionali, Imposta di registro, Canone Rai, etc.), ai Contributi Inps e Inail nonché ai Contributi previdenziali dovuti alle Casse Professionali o di altra natura, nella misura in cui la riscossione sia stata affidata ad Equitalia o altro Agente.

Possono formare oggetto di definizione agevolata anche le somme affidate all’Agente della Riscossione a seguito di accertamenti esecutivi e avvisi di addebito non ancora notificati ai contribuenti alla data del 31 dicembre 2016.

Sono viceversa esclusi dal perimetro della sanatoria i carichi aventi ad oggetto:

−        le risorse tradizionali della UE (dazi doganali, Iva armonizzata, etc.);

−        l’Iva riscossa all’importazione;

−        le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

−        i crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti;

−      le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

−       le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni contributive e previdenziali.

Le multe dovute alle violazioni del codice della strada possono formare oggetto di rottamazione limitatamente agli interessi.

In sede di conversione del D.L. 193/2016, è stata introdotta, anche per le entrate, tributarie e non, degli Enti locali, quali Regioni, Provincie, Città metropolitane, Comuni e altri, non riscosse dagli stessi, a seguito di provvedimenti di ingiunzione diretta o tramite gli Agenti della riscossione, la facoltà di avvalersi della sanatoria stabilendo le modalità di definizione tramite apposita delibera da adottare entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

 I benefici della definizione

I benefici della sanatoria consistono nel discarico delle sanzioni amministrative, degli interessi moratori inclusi nei carichi a ruolo, degli eventuali interessi di maggiore rateazione sui carichi rateizzati e delle sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali.

Restano, invece, dovuti per intero, oltre agli importi a titolo di imposta e di contributi, gli interessi per tardivo/omesso versamento, gli aggi a favore del concessionario riproporzionati alle somme dovute, le spese di notifica e le eventuali spese per le procedure esecutive avviate dal concessionario.

La procedura e gli effetti

La procedura prevede che, entro il 28 febbraio 2017, l’Agente della riscossione, tramite posta ordinaria, avvisi i debitori dei ruoli per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non sia stata ancora notificata la cartella esattoriale né altri atti impositivi.

Per ottenere la rottamazione dei ruoli, il debitore dovrà attivarsi presentando, entro il 31 marzo 2017, apposita domanda con la modulistica messa a disposizione dall’Agente della riscossione.

Nel modello di richiesta il contribuente dovrà indicare quali carichi a ruolo intende definire tenendo presente che la sanatoria potrà essere anche parziale.

Nella domanda dovranno essere specificate anche le modalità di pagamento con le quali il debitore intende provvedere all’adesione, potendo scegliere di versare in un’unica soluzione o in forma rateale.

Il debitore dovrà altresì indicare l’eventuale esistenza di contenziosi in corso aventi a oggetto i carichi per i quali si richiede la definizione, assumendo l’impegno, in seno alla richiesta, di rinunciare, nell’ipotesi di definizione, ai giudizi pendenti.

Successivamente alla presentazione della domanda, ed entro il termine del 31 maggio 2017, l’Agente  della riscossione comunicherà al contribuente l’entità complessiva delle somme da versare nonché l’entità e la scadenza di ciascuna rata.

A seguito della presentazione della domanda di accesso alla definizione agevolata, e limitatamente ai ruoli oggetto della stessa, l’Agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, e non potrà proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Restano validi gli eventuali fermi amministrativi e le iscrizioni ipotecarie già effettuate sui beni del debitore.

Per i carichi oggetto di richiesta di definizione verranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

Modalità di pagamento per la definizione

La definizione dei carichi a ruolo avverrà tramite il pagamento delle somme che l’Agente della riscossione comunicherà al debitore entro il 31 maggio 2017.

Nel caso venga richiesta la rateazione nel numero massimo di 5 rate, gli importi e le scadenze delle stesse saranno i seguenti:

 

Rata

Importo dovuto

Termine

Prima

23,33 % del totale dovuto

31 luglio 2017

Seconda

23,33 % del totale dovuto

 30 settembre 2017

Terza

23,34 % del totale dovuto

30 novembre 2017

Quarta

15% del totale dovuto

30 aprile 2018

Quinta

15% del totale dovuto

30 settembre 2018

 

Sulle somme oggetto di versamento rateale saranno dovuti, con decorrenza 1° agosto 2017, gli interessi di dilazione nella misura attualmente prevista del 4,5% (art. 21, comma 1, DPR 602/1973).

Il pagamento potrà essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente oppure tramite i  bollettini RAV allegati alla comunicazione o direttamente presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

Decadenza dal beneficio

Nell’ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata prevista o di una soltanto di quelle in cui è stato dilazionato il debito, il contribuente decadrà dai benefici della rottamazione.

Conseguentemente riprenderanno a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della richiesta di rottamazione.

Le somme eventualmente versate per la definizione poi decaduta, verranno acquisite a titolo di acconto dell’importo originario complessivamente dovuto.

A seguito dell’intervenuta decadenza dai benefici della definizione agevolata, l’Agente della riscossione potrà riprendere o iniziare le procedure coattive per il recupero del credito mentre al debitore resterà preclusa la possibilità di richiedere il pagamento rateale delle somme residueex articolo 19, D.P.R. 602/1973, salvo per quelle cartelle o avvisi per i quali tra la data di notifica e la data di presentazione della domanda di definizione siano trascorsi meno di sessanta giorni.

Le rateazioni in corso

Anche per i carichi oggetto di rateazioni in corso, sarà possibile richiedere la definizione agevolata a condizione che sia stato assolto il pagamento di tutte le rate pregresse, incluse quelle scadute tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.

Per la determinazione dell’importo dovuto, l’Agente della riscossione terrà conto soltanto di quanto versato dal contribuente a titolo di capitale e interessi, aggi, spese per procedure esecutive e spese di notifica, mentre resteranno definitivamente acquisite, e non potranno formare oggetto di rimborso, le somme riscosse, tramite i suddetti pagamenti rateali, a titolo di sanzioni, interessi di dilazione e moratori nonché di sanzioni e somme aggiuntive su contributi e premi previdenziali.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, per i carichi oggetto della stessa, sono sospesi gli obblighi di pagamento delle rate derivanti da precedenti dilazioni aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2016.

Il pagamento della prima o dell’unica rata prevista dalla sanatoria determinerà, automaticamente, la revoca della dilazione precedentemente accordata dall’Agente della riscossione.

Relativamente agli importi oggetto di una rateazione decaduta (alla data del 24.10.2016) si ritiene che non si possa accedere alla definizione agevolata per mancanza della condizione vincolante richiesta dalla norma ovvero “l’esistenza di un piano di rateazione in corso”.

Procedure da sovraindebitamento e concorsuali

Il comma 9-ter dell’articolo 6, D.L. 193/2016, disciplina le modalità di accesso alla rottamazione dei ruoli nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento previste in favore dei soggetti non fallibili e precisamente l’accordo di ristrutturazione e il piano di sovraindebitamento.

In questi casi è previsto che i debitori possano estinguere il proprio debito al netto di sanzioni e interessi di mora provvedendo al pagamento del debito residuo, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o nel piano del consumatore.

Il comma 13 dell’articolo 6, D.L. 193/2016, disciplina invece la possibilità di accesso alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo per i debitori assoggettati a una procedura concorsuale nonché a tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal R.D. 267/1942.

In tal caso, se gli organi delle procedure concorsuali riterranno utile e conveniente, nell’interesse della massa dei creditori, accedere alla definizione agevolata dovranno trattare le somme occorrenti per la definizione alla stregua di crediti “prededucibili”, applicando agli stessi la disciplina prevista dagli articoli 111 e 111-bis, L.F., con conseguente modifica dell’ordine di ripartizione dell’attivo.

Homepage > Pubblicazioni > Consulenza Aziendale > Definizione agevolata ai sensi del D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016