Ormai da tempo si sente parlare di investimenti 4.0, interconnessione e dei crediti d’imposta correlati agli stessi, ma non sempre questi concetti risultano essere chiari a imprese e imprenditori. Facciamo dunque un po’ di luce per non commettere errori e massimizzare i benefici.
In Italia il termine Industria 4.0 è apparso ufficialmente solo nel 2016, nel documento Piano Nazionale Industria 4.0 – 2017/2020. Si tratta di un pacchetto di incentivi e strumenti volti a creare un contesto favorevole per aiutare le aziende italiane a cogliere le opportunità della quarta rivoluzione industriale: l’obiettivo generale è quello di supportare le imprese che vogliono aumentare la loro competitività, incentivando gli investimenti finalizzati alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla valorizzazione della produttività dei lavoratori, alla formazione di competenze adeguate e allo sviluppo di nuovi prodotti e processi.
Per raggiungere tali obiettivi sono state individuate quattro direttrici di sviluppo da implementare mediante l’uso delle nuove tecnologie digitali:
- la prima riguarda la raccolta di dati, la connettività e l’ampliamento della potenza di calcolo: in tal senso si parla di big data, open data, internet of things e cloud computing per la centralizzazione delle informazioni e la loro conservazione;
- la seconda direttrice e quella degli analytics: una volta raccolti, i dati devono essere analizzati per ritrarne informazioni di valore che portino a decisioni aziendali migliori e a mosse strategiche di business. Lo studio delle informazioni raccolte permette infatti di elaborare strategie produttive ad hoc e di perfezionare la loro resa man mano che si analizzano i dati offrendo alle imprese un vantaggio in termini di produttività;
- la terza direttrice di sviluppo é l’interazione tra uomo e macchina che coinvolge le interfacce touch e la realtà aumentata;
- infine la quarta direttrice è quella che si occupa del passaggio dal digitale al reale e che comprende la manifattura additiva, la stampa 3D, la robotica, le interazioni machine to machine e le nuove tecnologie per immagazzinare e utilizzare l’energia in modo mirato, razionalizzando i costi e ottimizzando le prestazioni.
Diverse sono le misure agevolative introdotte allo scopo di favorire l’innovazione c.d. 4.0:
- il super e l’iper ammortamento;
- la nuova Sabatini;
- il credito d’imposta R&S;
- il patent box;
- gli incentivi alle start up e alle PMI innovative.
In questo contesto si colloca anche il credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi che rappresenta l’evoluzione del super e dell’iper ammortamento.
Tale misura prende le mosse dalla Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016) e dai relativi Allegati A e B che servono ad individuare le tipologie degli investimenti agevolabili ai fini del super e dell’iper ammortamento.
A decorrere dal 2020, con la legge n. 160/2019, super ammortamento e iper ammortamento sono stati sostituiti dalc.d. credito d’imposta in beni strumentali nuovi le cui misure sono state ulteriormente implementate, per il 2021, con la legge di Bilancio 2021 n. 178/2020.
Per maturare i predetti crediti d’imposta occorre rispettare tutta una serie di requisiti.
REQUISITI OGGETTIVI. I beni devono possedere delle caratteristiche obbligatorie:
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplice ed intuitiva;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro;
e almeno due tra le seguenti caratteristiche facoltative:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
I beni agevolabili devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
REQUISITI TEMPORALI. Per fruire del credito d’imposta già da quest’anno, occorre:
– che l’investimento sia stato effettuato nel 2020 (ex art. 109 TUIR);
– che entro il 31/12/2020 sia anche avvenuta l’interconnessione del bene agevolato, ovvero che lo stesso:
- scambi informazioni con gli altri sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, di progettazione e sviluppo del prodotto, di monitoraggio e controllo anche in remoto delle altre macchine dello stabilimento, etc.) o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo, altri siti di produzione, etc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (TCP-IP, HTTP, MQTT, etc.);
- sia identificato univocamente al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP).
Rispettati i predetti requisiti temporali, il credito d’imposta é utilizzabile a decorrere dal corrente anno 2021 (successivo a quello di avvenuta interconnessione) in 5 o 3 quote annuali di pari importo.
REQUISITI FORMALI. L’agevolabilità dei beni, intesa sia come appartenenza alle categorie di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, sia come possesso dei requisiti obbligatori e di quelli facoltativi, nonché nel senso della loro avvenuta interconnessione, devono essere attestati, alternativamente, mediante:
- una perizia tecnica semplice (ex L.160/2019) o asseverata (ex L. 178/2020) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, se il costo unitario di acquisizione è uguale o superiore ad euro 300.000;
- una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, per i beni di costo unitario inferiore al predetto limite.
La perizia, l’attestato di conformità o la DSAN devono essere redatte per singolo bene acquisito.
Occorre inoltre:
– che le fatture di acquisto (anche in leasing) dei beni agevolabili rechino il riferimento alla specifica norma di legge (L. 160/2019-Artt. 184-197 e L. 178/2020-Artt. 1051-1063); è tuttavia possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso;
– che le imprese fruitrici rispettino le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste per ciascun settore;
– che le imprese fruitrici siano in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
– che venga predisposta e conservata, ai fini dei successivi controlli, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA. Per individuare la misura del credito d’imposta, occorre fare riferimento, oltre che alla tipologia del bene agevolabile, al momento di effettuazione dell’investimento e alle norme che si sono succedute nel tempo.
Al riguardo, in relazione ai Beni Materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016, dato il particolare intreccio delle norme da applicare in relazione al momento di effettuazione degli investimenti, Vi consigliamo di sottoporci il Vostro caso concreto prendendo contatto con lo Studio.
Relativamente ai Beni Immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016, valgono invece le seguenti misure, distinte a seconda della norma di legge applicabile per periodo di effettuazione degli investimenti:
- 160/2019: il credito d’imposta è pari al 15% con il limite di Euro 700.000,00 di costi ammissibili;
- 178/2020: il credito d’imposta è pari al 20% con il limite di Euro 1.000.000,00 di costi ammissibili
fruibile in entrambi i casi in 3 quote annuali di pari importo.
Ma non va dimenticato che anche gli investimenti c.d. “ordinari”, ossia privi delle caratteristiche di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016 e/o degli altri requisiti oggettivi, possono beneficiare di un credito d’imposta “generale” che ha sostituito i previgenti super ed iperammortamenti.
Per gli investimenti temporalmente agevolabili ai sensi della L. 160/2019 il credito d’imposta generale si applica ai solo beni materiali nella misura del 6% su un tetto massimo di spesa agevolabile di 2 MLN di Euro da utilizzare in5 quote annuali a decorrere dall’anno successivo a quello della loro entrata in funzione.
Per gli investimenti temporalmente agevolabili ai sensi della L. 178/2020 il credito d’imposta generale si applica in misura differenziata in relazione alla tipologia degli investimenti e al momento di effettuazione degli stessi, come da seguente tabella di sintesi:
Beni | Periodo di effettuazione Investimenti | Max Investimenti agevolabili | % credito d’imposta | Quote
annuali |
Inizio fruizione |
Materiali | 16/11/2020-31/12/2021(30/06/2022) | 2 MLN di Euro | 10% | 3* | Anno di entrata in funzione |
Immateriali | 1 MLN di Euro | ||||
Materiali | 01/01/2022-31/12/2022(30/06/2023) | 2 MLN di Euro | 6% | ||
Immateriali | 1 MLN di Euro |
*Solo per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 MLN di Euro, che hanno effettuato o effettueranno investimenti “ordinari” nel periodo compreso tra il 16/11/2020 e il 31/12/2021, il credito d’imposta generale è interamente fruibile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.
INVESTIMENTI ESCLUSI. Le agevolazioni in esame non si applicano:
- ai veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164 del Tuir;
- ai beni per i quali il DM 30/11/88 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
- ai fabbricati e alle costruzioni;
- ai beni di cui all’allegato 3 alla legge 208/2015;
- ai beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico, della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- agli investimenti materiali e immateriali “ordinari” effettuati tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine è stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali si applica la disciplina del superammortamento (D.L. 34/2019);
- agli investimenti materiali ed immateriali con caratteristiche 4.0, effettuati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali alla data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione, per i quali si applica la disciplina dell’iperammortamento (L. 145/2018).
NOTAZIONI IMPORTANTI. Qualora nel corso dell’esercizio 2020 sia stato acquistato un bene con caratteristiche 4.0, entrato in funzione nello stesso anno ma interconnesso ai sistemi aziendali nel corso del 2021, in relazione a tale investimento spetterà un credito d’imposta del 40% a decorrere dal 2022 (ex L. 160/2019) ma, già dal 2021, sarà possibile fruire del credito d’imposta previsto per i beni diversi da quelli “industria 4.0 (6%) in ragione della quota annua spettante (1/5). Lo stesso dicasi qualora l’investimento sia agevolabile ai sensi della L. 178/2020 ma l’interconnessione avvenga in un esercizio successivo alla sua entrata in funzione.
Infine, ma non certamente per importanza, si ricorda che il credito d’imposta in oggetto è cumulabile con altre agevolazioni (sia di Stato che de minimis) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
In particolare, il credito d’imposta in esame è cumulabile con il credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno ex L. 208/2015 (Risposta Interpello A.E. 360/2020) che può già essere prenotato per gli investimenti del 2021.