Gli effetti negativi derivanti dall’applicazione della disciplina delle Società di comodo possono essere superati disapplicando la disciplina prevista per le Società non operative e in perdita sistemica. Ma non sussistendo, allo stato attuale, cause di esclusione legate all’emergenza Coronavirus, occorre rifarsi alla disciplina generale.
I soggetti potenzialmente attratti nella disciplina delle Società di comodo, quindi le società che risultano non operative oppure in perdita sistematica, possono disapplicare la normativa di riferimento:
- in modo automatico, qualora ricorrano le previste cause di esclusione o di disapplicazione;
- in conseguenza dell’accoglimento di apposita istanza di interpello presentata alla Direzione regionale delle Entrate;
- mediante auto-disapplicazione, se sussistono oggettive condizioni di disapplicazione da indicare nella dichiarazione dei redditi.
Preliminarmente, è opportuno ricordare che la disciplina prevede che sono esclusi dall’ambito di applicazione, a prescindere dal verificarsi dei presupposti di legge, i seguenti soggetti:
- le società cooperative di mutua assicurazione;
- gli enti residenti, commerciali e non;
- le società consortili;
- le società semplici;
- le società e gli enti non residente senza stabile organizzazione in Italia;
- le start up innovative.
ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA. Operano in maniera automatica, mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi, sia le cause di esclusione, che sono comuni alle fattispecie di società di comodo e di società in perdita sistematica, sia le cause di disapplicazione, che differiscono per le due fattispecie.
Andiamo per ordine. Le cause di esclusione si riferiscono ai:
- soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali (quindi, ad esempio, le società finanziarie, i Centri di assistenza fiscale, le società costituite da enti locali territoriali, le società, a prevalente partecipazione pubblica, ecc.). Nella fattispecie, si tratta di società per cui l’obbligo di costituirsi in forma di società di capitali è sancito direttamente da una norma di legge;
- soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta. Occorre ricordare che le società neo-costituite, a seguito di un’operazione di scissione o di fusione propria o di conferimento d’azienda (o altre operazioni straordinarie) non rientrano nella causa di esclusione;
- società in amministrazione straordinaria;
- società ed enti quotati, o che controllano società ed enti quotati, o che siano dalle stesse, anche indirettamente, controllate;
- società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- società con un numero di soci non inferiore a 50. Il requisito deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta;
- società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
- società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale;
- società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale;
- società che conseguano il livello di affidabilità fiscale in base agli ISA;
- società consortili.
Le cause di disapplicazione automatica, invece, vanno distinte per le due fattispecie: società non operative e società in perdita sistematica.
Con riferimento alle società non operative, la disciplina può essere disapplicata nei seguenti casi:
- società in liquidazione che si impegnano a cancellarsi dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi;
- società assoggettate a procedure concorsuali;
- società sottoposte a sequestro penale o confisca o, comunque, per le quali è stato nominato un amministratore giudiziario;
- società con immobili concessi in locazione a enti pubblici o a canone vincolato, limitatamente a tali immobili;
- società con partecipazioni non di comodo, escluse dalla disciplina, anche a seguito dell’accoglimento dell’istanza di interpello, limitatamente a tali partecipazioni;
- società che hanno ottenuto risposta positiva all’interpello in relazione a precedenti periodi d’imposta, in relazione a presupposti non modificatisi;
- società che esercitano esclusivamente attività agricola;
- società per le quali gli adempimenti sono stati sospesi o differiti a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.
A seguito di interventi dell’Agenzia delle Entrate, è stata prevista genericamente la disapplicazione automatica del regime delle società non operative alle società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da normative adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge 225/1992, e tale disapplicazione opera sia limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso sia a quello successivo.
Dal momento che, con riferimento all’emergenza epidemiologica in atto, non vi è stato un espresso intervento normativo, secondo una interpretazione estensiva, si potrebbe ritenere che anche in tale caso operi la causa di disapplicazione automatica.
Tale interpretazione estensiva è supportata dal fatto che l’Agenzia fa un generico riferimento agli “adempimenti e ai versamenti tributari sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione di stato d’emergenza”.
Effettivamente, i vari decreti che si sono susseguiti negli ultimi mesi (“Cura Italia”, “Ristori”, ecc.) che hanno disposto, senza esclusioni di carattere soggettivo, il differimento e la proroga dei versamenti tributari, fanno propendere per l’interpretazione estensiva e quindi che anche all’emergenza epidemiologica in corso possa applicarsi la causa di disapplicazione automatica della disciplina prevista per le società non operative.
Le cause di disapplicazione automatica riferite alle società in perdita sistemica riguardano, invece, le:
- società in liquidazione che si impegnano a cancellarsi dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva;
- società assoggettate a procedure concorsuali;
- società sottoposte a sequestro penale o confisca o, comunque, per le quali è stato nominato un amministratore giudiziario;
- società con partecipazioni in cui il valore economico è prevalentemente riconducibile a società non in perdita sistemica, anche a seguito dell’accoglimento dell’istanza di interpello, a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione di tali partecipazioni;
- società che hanno ottenuto risposta positiva all’interpello in relazione a precedenti periodi d’imposta, in relazione a presupposti non modificatisi;
- società con margine operativo lordo positivo (differenza tra gli aggregati A e B del conto economico, escluse le voci B10, B12 e B13);
- società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza;
- società per le quali risulta positiva la somma algebrica tra le perdite fiscali e gli importi che non concorrono alla formazione de reddito (proventi esenti, esclusi, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, agevolazioni);
- società che esercitano esclusivamente attività agricola;
- società con elevata affidabilità rispetto agli ISA;
- società che si trovano nel primo periodo d’imposta.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, le cause automatiche di disapplicazione della disciplina delle perdite sistematiche si applicano se si verificano in uno qualsiasi dei cinque periodi di imposta da monitorare.
Con particolare riferimento alla situazione attuale, tenuto conto che la dichiarazione di stato d’emergenza conseguente alla diffusione del Covid-19 si riferisce all’anno 2020, le società potranno disapplicare automaticamente la disciplina delle società in perdita sistemica a partire dalla dichiarazione relativa al 2021 (in quanto in quella sede si dovrà valutare il quinquennio 2016 – 2020, quindi l’annualità in cui è stata dichiarata l’emergenza da Covid-19).
DISAPPLICAZIONE MEDIANTE INTERPELLO. La società che non possa far valere nessuna causa di esclusione o disapplicazione automatica della disciplina della società di comodo, può presentare istanza di interpello probatorio ai sensi dell’art. 11 c. 1 lettera b) della legge 212/2000.
Si ricorda che, se si scegliesse tale strada, occorrerebbe presentare, se è il caso, due diverse istanze per disapplicare la disciplina delle società non operative o quella delle società in perdita sistematica.
In ogni caso, con l’istanza di interpello la società chiede all’Amministrazione finanziaria di ricevere un parere circa la sussistenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, nonché del reddito determinati presuntivamente, ovvero non hanno consentito di effettuare operazioni rilevanti ai fini IVA.
Dell’esito ottenuto dall’Agenzia delle Entrate si dovrà dare riscontro nella dichiarazione dei redditi.
AUTO-DISAPPLICAZIONE. Qualora la società non possa far valere le cause di esclusione o disapplicazione automatica e non presenti l’istanza di interpello, se ritiene che sussistano le condizioni oggettive che hanno reso impossibile superare il test di operatività o il conseguimento di redditi positivi e ritiene che tali condizioni possano essere dimostrate successivamente, in caso di controllo, può procedere disapplicando la disciplina delle società di comodo.
Con riferimento alle problematiche insorte in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, oltre alle cause di disapplicazione automatica di cui sopra, la società potrebbe comunque dimostrare di essere risultata di comodo a seguito del calo di fatturato derivante dalle restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza. In effetti, sia l’Agenzia delle Entrate che la giurisprudenza considerano idonee a disapplicare la disciplina, ad esempio, la temporanea inagibilità dell’immobile, ma anche, per estensione, può ritenersi idoneo il mancato utilizzo degli immobili che non dipende da una scelta discrezionale della proprietà ma da un’obiettiva impossibilità di far concorrere i beni alla produzione del reddito.
Si può quindi ritenere che pur in assenza di cause di esclusione o disapplicazione direttamente legate all’emergenza Coronavirus, possono essere considerate per estensione le cause di disapplicazione generalmente previste per la disciplina delle società di comodo.