Sempre più spesso si parla di misure agevolative sugli investimenti in beni strumentali e sono diverse le questioni poste all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate. La più recente riguarda la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta “Industria 4.0” maturati, in presenza di debiti erariali scaduti iscritti a ruolo.
In questo momento storico, in cui le diverse limitazioni collegate all’emergenza epidemiologica da Coronavirus hanno portato le società che resistono a riprogrammare i propri investimenti, sono risultati di particolare interesse ed utilità le diverse misure agevolative previste.
Tra le più interessanti va annoverata, certamente, quella definita brevemente “Industria 4.0” (si vedano i precedenti contributi: “Investimenti 4.0, interconnessione e relativi crediti di imposta: i concetti da chiarire e le norme da applicare per ottenere benefici” ; “Transizione 4.0: apertura all’interconnessione “tardiva” se i beni possiedono i requisiti richiesti già dall’entrata in funzione” ) .
Senza voler ritornare su requisiti e caratteristiche del credito d’imposta sugli acquisti di beni strumentali “Industria 4.0”, con il presente contributo si vuole porre l’attenzione sulla compensazione effettiva di tali crediti. Poiché la misura agevolativa è disciplinata da diverse norme, è particolarmente complesso definire la misura del credito ed il momento in cui lo stesso può essere utilizzato.
Ma in estrema sintesi, una volta effettuato l’investimento e stabilita, quindi, sulla base dell’oggetto dell’investimento e del momento di effettuazione, la norma applicabile, sarà possibile comprendere la misura del credito spettante e l’arco temporale in cui dovrà essere ripartito l’utilizzo dello stesso.
ELENCO CODICI TRIBUTO. Si ricorda che la compensazione del credito d’imposta deve avvenire mediate F24, presentato da un intermediario, e i codici tributo da utilizzare sono diversi, in base alle diverse casistiche riscontrabili:
- Codice 6932: Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati a e b alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019;
- Codice 6933: Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019
- Codice 6934: Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019;
- Codice 6935: Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020;
- Codice 6936: Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020;
- Codice 6937: Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020;
- Codice 6938: Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019.
L’INTERPELLO. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta lo scorso 2 luglio in tema di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta “Industria 4.0” con la risposta ad un interpello interessante soprattutto per quei soggetti che abbiano debiti erariali iscritti a ruolo.
Infatti, a partire dal 2011, l’art. 31, c.1, del D.L. n. 78/2010 ha posto il divieto di compensazione nei casi in cui risultino iscritti a ruolo – per importo superiore ad € 1.500 – debiti erariali per i quali siano scaduti i termini di pagamento.
Tuttavia, come ha chiarito l’Agenzia, tale divieto di compensazione si riferisce esclusivamente ai crediti relativi ad imposte erariali, risultando esclusi sia i contributi che le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24.
Tutto ciò in quanto la norma che pone il divieto ha lo scopo di “azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazione d’imposte da parte dello tesso”.
Sostanzialmente, i crediti d’imposta per cui opera la preclusione sono quelli che nascono quando il prelievo erariale è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi vengono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che non possono in alcun modo essere ricondotti alla definizione di “credito derivante da imposta erariale”.
Pertanto, i soggetti beneficiari del credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali rientranti nella misura agevolativa “industria 4.0” possono compensare liberamente i crediti maturati.